IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del  6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877  del  12  maggio
2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18  giugno  2010,  n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010,  n.  3896
del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905  del  10
novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30  dicembre
2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile  2011  e  n.
3936 del 21 aprile 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Visti gli esiti della riunione del 12 maggio 2011  svoltasi  presso
la sede della struttura commissariale a L'Aquila; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire  la  prosecuzione   delle
operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni
degli edifici pubblici e privati a  seguito  dell'evento  sismico  in
rassegna, in attesa del pieno avvio delle procedure di trasporto  dei
rifiuti dettate in materia dagli articoli 1 e  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18  febbraio  2011,
al  fine  di  scongiurare   il   blocco   della   ricostruzione   per
l'impossibilita'  di  trasportare  le  macerie  presso  i   siti   di
smaltimento; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle  more  dell'avvio  delle  operazioni  di  trasporto  delle
macerie derivanti dai crolli, dalle demolizioni e dalla ricostruzione
degli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico  del
6 aprile  2009,  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  1  e  2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923  del
18 febbraio 2011, le imprese incaricate, iscritte all'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo
n.152/06  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   possono
effettuare il trasporto dei  rifiuti  provenienti  dalle  demolizioni
stesse di cui  all'articolo  1,  commi  1  e  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18  febbraio  2011,
sino ai siti di  stoccaggio  provvisorio  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15  maggio  2009  e
successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'articolo 212,
comma 5, del decreto legislativo n.152/06 e successive  modificazioni
ed integrazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3,  comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3923
del 18 febbraio 2011. 
  2. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3940
del 17 maggio 2011 e il comma 2 dell'articolo 13  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3857  del  10.3.2010  sono
abrogati. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi